Disoccupazione, ne ha diritto anche chi fa un lavoro stagionale? Cosa dice la legge a riguardo

I lavoratori stagionali hanno diritto alla disoccupazione? La Legge parla chiaramente al riguardo, saranno buone o pessime notizie?

Più di 400 mila contratti all’anno di lavoro stagionale significa tante persone che dopo un periodo di attività rimarranno disoccupate. I lavoratori stagionali sono occupati solo per un periodo all’anno. Di solito in estate quando aumentano le richieste di animatori, camerieri, intrattenitori e bagnini ma non mancano lavori stagionali in altri mesi come i maestri di sci o i raccoglitori di uva per la vendemmia.

Disoccupazione e lavoro stagionale
Per il lavoro stagionale spetta la disoccupazione? – Parolibero.it

Si lavora per qualche mese, dunque, e poi si rimane senza occupazione. Il dubbio di tante persone è il seguente: cosa accade una volta terminata la stagione? Si può richiedere oppure no la disoccupazione? La risposta è positiva ma serve puntualizzare. Gli stagionali hanno diritto a una Naspi stagionale con regole e condizioni differenti rispetto all’indennità di disoccupazione spettante per tutti gli altri lavoratori dipendenti.

Disoccupazione e lavoro stagionale: c’è una Naspi apposita

Il lavoro stagionale ha una durata limitata nel tempo e si pratica prevalentemente nel settore turistico, agricolo e alimentare. I contratti possono durare da 15 giorni a sei mesi all’anno. Una volta scaduto, i lavoratori possono richiedere la Naspi stagionale.

Naspi stagionale per lavoratori disoccupati
Chi ha diritto alla Naspi stagionale – Parolibero.it

Si tratta di una forma di sostegno al reddito erogata a chi soddisfa specifici requisiti:

  • trovarsi in stato di disoccupazione involontaria,
  • aver maturato 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti il contratto stagionale,
  • aver maturato minimo 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti la fine del contratto stagionale,
  • essere cittadino italiano o di un Paese UE oppure extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità,
  • non aver ottenuto la Naspi in precedenza.

Per quanto riguarda l’importo spettante è pari alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni diviso il totale delle settimane di contribuzione. Il risultato si dovrà moltiplicare, poi, per 4,33. La cifra andrà a diminuire progressivamente a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La Naspi verrà erogata al massimo per 24 mesi. Nello specifico si dovrà tener conto del numero di settimane retribuite degli ultimi 4 anni, diviso due.

L’interessato dovrà inoltrare domanda di accesso alla misura entro 68 giorno dalla fine del contratto stagionale seguendo la procedura online del sito INPS. Si accede unicamente con SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa si potrà chiamare il Contact Center dell’INPS o avvalersi dell’aiuto dei patronati. La decorrenza della prestazione scatterà dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

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