Buone notizie per i nuclei familiari con figli piccoli: il bonus che tutti attendono ci sarà anche nel 2023. Ecco tutti i dettagli sulla misura confermata dal governo Meloni.
Solo chi ha uno o più figli da crescere sa quanto sia difficile questo momento, tra gli strascichi dell’emergenza Covid con tutte le sue ricadute, anche sul piano psicologico, e il carovita che morde sotto i colpi dell’inflazione e della congiuntura economico-politica nazionale e internazionale. Uno spiraglio di luce arriva da una misura che è stata confermata anche per il 2023: il bonus più utile di tutti, già adottato negli anni passati, che anche il Governo Meloni rende nuovamente disponibile. Vediamo insieme come funziona.
Crescere un figlio nei primi anni di vita si sa, comporta tutta una serie di sacrifici che ammettiamolo, possono compromettere sia lo stato di salute, sia lo stato economico. Ovviamente chi decide di ‘metter su famiglia’ sa benissimo quanto i primi anni siano difficoltosi, tuttavia la gioia di un figlio è indescrivibile. Il Governo tuttavia non rimane con le mani in mano e anche per il 2023 farà entrare in vigore uno dei bonus più utili degli ultimi anni. Ecco tutti i dettagli
Parliamo ovviamente del bonus asilo nido, che fa parte del pacchetto messo a punto dal governo in carica per sostenere le famiglie e contrastare contro il carovita, e si rifà alla legge dell’11 dicembre 2016 (n. 232) che ha disposto l’erogazione per i figli nati dal 1° gennaio 2016 di un contributo di massimo 1.000 euro per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e per l’assistenza domiciliare a favore di bambini di meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche (con la legge 27 dicembre 2019 n. 160 l’importo massimo del buono è stato poi elevato a 3.000 euro sulla base dell’Isee riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione).
In termini pratici, il premio viene corrisposto direttamente dall’Inps su domanda del genitore di un minore nato o adottato in possesso dei requisiti richiesti:
Inoltre, per il contributo asilo nido il genitore richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta, mentre per il contributo all’assistenza domiciliare il richiedente deve avere la stessa residenza del figlio. Nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi, l’Inps prende in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purché successivo al 1° gennaio 2016.
La domanda per il bonus asilo nido può essere presentata online sul sito dell’Inps attraverso il servizio dedicato, o inoltrare la domanda tramite gli enti di patronato, sempre specificando il motivo per il quale si richiede il beneficio (asilo nido oppure o supporto domiciliare). Non è invece necessario alcun attestato di iscrizione o frequenza scolastica: basta presentare le fatture o una documentazione che confermi la presenza in graduatoria nel caso di un plesso pubblico.
E’ importante evidenziare che il bonus si ottiene solo dopo aver pagato, e previo invio all’Inps di tutta la documentazione (fattura o ricevute) che attesti le operazioni economiche effettuate. Come accennato, l’importo erogabile viene determinato in base all’Isee in corso di validità riferito al minore per il quale si richiede la prestazione. Ecco il prospetto dell’Inps:
L’Inps precisa inoltre che non può essere erogato un contributo superiore alla spesa sostenuta per la singola retta e che il bonus asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’art. 2, c. 6 della legge 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.
Quanto al supporto presso la propria abitazione, il bonus viene erogato dall’Inps a seguito della presentazione da parte del genitore convivente con il bambino di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l’intero anno di riferimento “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica”. L’importo della prestazione erogata varia sempre in base al valore dell’Isee minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo i seguenti scaglioni:
In assenza di un Isee minorenni in corso di validità, il budget assegnato è pari a 1.500 euro. Infine le tempistiche: l’erogazione avviene in base all’ordine di presentazione della domanda online. Le eventuali domande che, esaurito il budget, non potranno essere accolte saranno ammesse “con riserva”, nel senso che se a fine anno dovessero residuare somme ancora disponibili potranno essere “ripescate”, sempre seguendo l’ordine di arrivo.